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LO STATUTO

SOCIETA'

Articolo 1
Il giorno 15.9.1988 viene fondata la Società sportiva NUOVA RONCHESE CALCIO.
A  partire dall’anno sociale 1994-1995, la Società prende il nome di NUOVA RONCHESE, in quanto vengono estese le attività ad altre discipline sportive oltre al calcio, quali ginnastica, aerobica, pallavolo e pallacanestro.
A partire dall’anno sociale 1997-1998, la Società assume la denominazione di
POLISPORTIVA NUOVA RONCHESE.
In data 5.9.2005 è stato approvato di aggiungere alla denominazione della Società la specifica di “Associazione Sportiva Dilettantistica” abbreviata in “A.S.D.” per poter usufruire dei benefici di legge 398/98.

Articolo 2
La POLISPORTIVA NUOVA RONCHESE, con sede a Ronco Briantino presso il Palazzo Comunale via 4 novembre 30 è una libera associazione sportiva dilettantistica motivata dalla decisione dei soci di vivere insieme l’esperienza sportiva secondo la visione dell’uomo e dello sport.
E’ retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci. Non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dell’art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.
L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.
E’ espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 3
La POLISPORTIVA NUOVA RONCHESE è diretta da un consiglio direttivo composto da: presidente, vice presidente, socio onorario, direttore sportivo,  segretario, amministratore, consigliere spirituale e da un responsabile di ciascuna attività sportiva.
Tale consiglio viene eletto ogni cinque anni dalla assemblea.
Hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni.
Tra gli eletti viene scelto un presidente e un vice presidente che assumono la rappresentanza sociale, convocano e presiedono l’assemblea dei soci, un direttore sportivo, un amministratore, responsabile assieme al presidente dei fondi comuni, un segretario e gli altri responsabili delle attività stabilite.
I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.

Articolo 4
Sono compiti ordinari della Polisportiva la proposta costante dello Sport ai giovani, l’organizzazione di attività sportive aperte a tutti, l’impegno affinché l’attività sociale abbia servizi stabili per la pratica e l’assistenza nell’attività sportiva.

Articolo 5
E’ dovere della Polisportiva applicare ai propri soci le sanzioni inflitte dai competenti organi delle diverse federazioni

Articolo 6
La POLISPORTIVA NUOVA RONCHESE concede la qualifica di socio a tutti coloro che partecipano alla vita della Società Sportiva, accettano le modalità, le finalità ed il metodo dell’Associazione e recano con continuità il proprio contributo.

Articolo 7
I soci rinnovano ogni anno la loro iscrizione; la qualifica di socio si perde per dimissioni o per decisione motivata dall’assemblea.

Articolo 8
Il socio e’ vincolato alla POLISPORTIVA NUOVA RONCHESE per la durata di un anno sociale. L’anno sociale comincia il 1° agosto e termina il 31 luglio.

Articolo 9
Possono essere eletti agli incarichi sociali tutti i soci maggiorenni.

Articolo 10
Il conseguimento delle finalità educative della Polisportiva compete a tutti i soci ed impegna unitariamente tutti i responsabili.

Articolo 11
La revoca della qualifica di socio ed ogni altro provvedimento disciplinare di natura associativa devono essere deliberati dall’assemblea.
Contro il provvedimento di revoca della qualifica di socio è ammesso ricorso al Consiglio Provinciale ed in ultima istanza al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni.

ASSEMBLEA

Articolo 12
La vita della POLISPORTIVA NUOVA RONCHESE e’ regolata dalla Assemblea dei soci.
A questa compete, in particolare, la responsabilità delle decisioni prese dal Direttivo relative alle richieste di affiliazione e del suo rinnovo annuale, al criterio di ammissione dei nuovi soci, alla elezione dei responsabili della vita associativa e alla programmazione delle attività.

Articolo 13
All’inizio di ogni anno sociale l’Assemblea dei soci determina il programma di attività da svolgere ed elegge i responsabili della sua realizzazione, stabilendo, secondo le proprie esigenze, le qualità ed il numero degli incarichi sociali.
Gli eletti a tali incarichi devono essere soci.
Alla vita della Polisportiva partecipa un sacerdote che vi esercita il suo servizio ministeriale, contribuendo così alla realizzazione delle finalità educative della società. Coloro che prestano la propria opera per sviluppare l’attività della Polisportiva formulano all’assemblea dei soci le proposte di lavoro per la necessaria approvazione e rendono conto ad essa del proprio servizio.

Articolo 14
L’assemblea dei soci è convocata periodicamente, con frequenza tale da garantire che la vita della Polisportiva sia effettivamente regolata dall’assemblea stessa e comunque dovrà essere convocata ogni qualvolta lo richiede un terzo dei soci.

Articolo 15
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda, dopo un’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le decisioni sono prese ordinariamente a maggioranza dei soci presenti.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Articolo 16
Le norme particolari che regolano la vita della Polisportiva sono stabilite dall’assemblea dei soci.

Articolo 17
Per l’esercizio del voto nell’assemblea della Polisportiva e’ ammessa una sola delega ad ogni socio della stessa società.

Articolo 18
Il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo dell’associazione all’inizio dell’anno sociale e quello consuntivo al termine dell’anno sociale. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
A conclusione dell’anno sociale il presidente dovrà convocare l’assemblea ordinaria dei soci  per la approvazione del bilancio consuntivo e per la relazione morale sportiva e finanziaria.

Articolo 19
Tutti i materiali sportivi, i premi etc. sono patrimonio della Polisportiva.

Articolo 20
Le entrate della associazione sono costituite:

  • dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto della ammissione nella misura fissata dalla assemblea ordinaria;

  • da contributi annui ordinari o eventuali contributi straordinari deliberati dalla assemblea;

  • da versamenti volontari degli associati;

  • da contributi del CONI, dalle federazioni, da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in genere;

  • da introiti di manifestazioni sportive e raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Articolo 21
La Società sportiva si impegna ad affiliarsi ad una o più Federazioni Sportive Nazionali del CONI delle quali parimenti si impegna a rispettare lo Statuto e i Regolamenti. La Società sportiva, inoltre, rispetta lo Statuto e i Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Articolo 22
Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali non possono essere distribuiti ai soci neanche in forma indiretta e devono essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Articolo 23
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci.
In caso di scioglimento l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diverse indicazioni di legge.

Articolo 24
Per quanto non contemplato nel presente statuto, si farà riferimento a quello delle varie Federazioni a cui è affiliata.

Articolo 25
I colori sociali sono il Viola e Bianco, i colori alternativi sono il Giallo e Nero.

Ronco Briantino, 8 Gennaio 2007

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